Il collocamento mirato permette l’inserimento nel mondo del lavoro di lavoratori con disabilità.
Il collocamento obbligatorio viene regolato dalla Legge 68/99, la quale ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Con collocamento mirato si intende l’insieme degli “strumenti che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione”.
Tirocinio (Ex legge 68/99 art. 11 c.4)
Si tratta delle stipula, da parte dell’Azienda, di una convenzione con il Centro per l’Impiego di riferimento per attivare un tirocinio con finalità formativa o di orientamento. Il percorso ha una durata massima di 6 mesi, al termine del quale l’Azienda può scegliere se assumere la persona.
Convenzione di inserimento lavorativo temporaneo con finalià formative (Art. 12 L. 68/99)
L’Azienda obbligata stipula una convenzione con il Centro per l’Impiego di riferimento e la Cooperativa Sociale dove verrà collocata temporaneamente il lavoratore.
Il lavoratore con disabilità è assunto a tempo indeterminato dall’Impresa obbligata e inserito temporaneamente a fini formativi presso strutture ospitanti (Cooperative Sociali) che si faranno carico degli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali. In cambio, la Cooperativa Sociale riceve commesse di lavoro per un ammontare non inferiore al costo di gestione del lavoratore.
La durata della convenzione è di massimo 12 mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori 12.
Assunzione presso Eiteam a fronte di una commessa di lavoro (Art. 12 Bis L. 68/99)
L’Azienda stipula con il Centro per l’Impiego di riferimento e la Cooperativa Sociale, una convenzione che preveda un inserimento di lunga durata presso quest’ultima (minimo 3 anni). L’azienda in cambio affida alla cooperativa delle commesse di lavoro, il cui valore deve essere almeno pari agli oneri previsti dal contratto di lavoro, nonché ai costi previsti dal piano personalizzato di inserimento lavorativo.
Al termine, l’azienda soggetta all’obbligo può prorogare la convenzione per altri 2 anni oppure assumere direttamente il lavoratore con disabilità con contratto a tempo indeterminato.
Assunzione presso Eiteam a fronte di una commessa di lavoro (Art. 14 D.Lgs. 276/03)
Le Cooperative Sociali possono assumere direttamente il lavoratore con disabilità al posto dell’Azienda obbligata, dopo la stipula di una convenzione tra Azienda obbligata, Centro per l’Impiego di riferimento e Cooperativa Sociale.
Il contratto di affidamento della commessa stipulato tra l’azienda e la cooperativa avrà durata minima di 9 mesi. Viene meno per l’Azienda l’obbligo di assunzione nella propria struttura produttiva, grazie all’esternalizzazione di alcune lavorazioni sulla base di un accordo quadro regionale e in applicazione dell’art. 14 d.lgs. 276/03.